 Le Condizioni Generali ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POLIZZA GLOBALE VIAGGI NOTA INFORMATIVA RAMI DANNI Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, N° 175 ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari ISVAP N° 303 del 2 giugno 1997, N° 518/D del 21 novembre 2003 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA' Il contratto è concluso con ALA Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21 luglio 1993 pubblicato su G.U. n°. 179 del 2 agosto 1993, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SARA Assicurazioni S.p.A.; con sede legale in: Via della Chiusa, 15 - 20123 MILANO Italia. Indietro all'inizio della pagina INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza. LEGGE APPLICABILE Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n° 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ALA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via della Chiusa, 15 - 20123 MILANO - Italia Fax 02 5831 6826 - e-mail: servizio.reclami@ala-assicurazioni.it Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo : ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - V ia del Quirinale n° 21 - 00187 ROMA - Italia allegando all’esposto la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi oveesistenti. Nel caso in cui le parti concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami dell’esponente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e in tal caso l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente e l’esponente stesso. Indietro all'inizio della pagina INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza.nonché alla “Nota Informativa all’Interessato - Legge Privacy -D. LGS. 196/2003 PRIVACY e resta inteso che, preso atto dell’informativa predetta, ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice, si acconsente al trattamento dei dati sensibili, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società nonché al trattamento, dei dati personali comuni per le finalità di cui al punto 1, lett. b) e c) dell’informativa.
DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto è stipulato nella forma SENZA tacito rinnovo. Relativamente alla polizze con durata ANNUALE è fatto salva la facoltà dell’Assicurato di accettare l’emissione di una nuova polizza di durata annuale la quale avrà le norme contrattuali ed i premi, in base alle condizioni in vigore al momento del rinnovo proposto.
RIPENSAMENTO - Il Contraente ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa nei 14 (quattordici) giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il pagamento del premio purchè non sia ancora iniziato il viaggio. Tale recesso avviene mediante richiesta scritta accompagnata dalla restituzione alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., della Polizza, delle condizioni generali a stampa nonché di tutta la documentazione contrattuale. Il recesso ha efficacia a condizione che la polizza non sia gravata, nel frattempo, da alcun tipo di sinistro. Alla ricezione di tali documenti e alla conferma dell'avvenuto precedente pagamento, la Società provvederà al rimborso del premio pagato al netto delle imposte. Indietro all'inizio della pagina INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI In caso di sinistro il fatto deve essere prontamente denunciato alla Società indicando con precisione il luogo, il giorno, l’ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DELL’ACQUISTO Indietro all'inizio della pagina INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 - CODICE PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa; c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche. 2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato. 5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI Nel rispetto delle modalità sopra indicate,i dati personali potranno essere comunicati: a) per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM ), società esterne per la liquidazione dei sinistri, centrali operative di assistenza, legali, periti, autofficine e carrozzerie, nonché Società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero delle attività produttive, CONSAP, UCI ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) e c), qualora Lei acconsenta, a Società di servizi di cui ALA si avvale (quali agenti, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo, che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di: - rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche; - promozione di propri prodotti o servizi. L’elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l’elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo ad ALA Assicurazioni S.p.A., presso la sede della Società. 6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO I dati personali possono essere trasferiti all’estero a società terze che - nell’ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società. 8. DIRITTI DELL’INTERESSATO L’art. 7 del codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TITOLARE del trattamento dei dati sono: - ALA Assicurazioni S.p.A - Sede e Direzione Generale, via della Chiusa,15 – 20123 Milano- tel.02/58280.1
RESPONSABILI del trattamento , presso la Sede della Società, sono i responsabili delle seguenti aree: - ASSUNTIVA - - COMMERCIALE - - SINISTRI. L’ elenco aggiornato è disponibile sul sito www.ala-assicurazioni.it - ACI Global S.p.A., con sede operativa in Milano, Viale Sarca, 336– 20126 Milano;
Indietro all'inizio della pagina DEFINIZIONI Annullamento: la necessaria ed inevitabile rinuncia al Viaggio o al soggiorno a seguito di una della cause previste in polizza. Assicurato : il soggetto residente in Italia (oppure Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano) ed indicato in polizza, purché di età non superiore a 65 anni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. Bagaglio: quanto l’Assicurato porta con sé per il suo fabbisogno personale e non professionale,durante il Viaggio Beneficiario : gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. Centrale Operativa: la struttura di ACI Global S.p.A. costituita da risorse umane e da attrezzature tecniche, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza. Contraente : il soggetto che stipula la Polizza. Coppia: due Persone conviventi come risulta da certificato anagrafico Denaro: Monete e banconote, gioielli, assegni, travellers cheques, valori postali e titoli al portatore, buoni pasto e buoni benzina. Documenti: passaporto, patente, carta di identità, biglietti di viaggio. Documento di trasporto: biglietto di viaggio in: treno (prima classe), aereo (classe economica), nave (classe turistica) o altro mezzo di trasporto. Europa : tutti i Paesi europei (sino ai confini dei Monti Urali) con esclusione dell’Italia . Rientrano, inoltre, Canarie, Madera ed i seguenti Paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia (limitatamente alla parte europea Famiglia: due Persone conviventi con un massimo di 3 (tre) Figli di età inferiore ai 18 anni (se studenti fino a 25 anni) così come risulta dallo stato di famiglia. Franchigia : l’importo, espresso in cifra fissa od in percentuale, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Infortunio: evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente : la perdita definitiva, in misura totale o parziale, a seguito di Infortunio, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Italia : il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano cioè il Paese di Residenza dell’Assicurato così come risulta da certificato anagrafico. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza che non sia una manifestazione seppur acuta di una Malattia preesistente. Malattia preesistente: Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o già in atto e/o note all’Assicurato alla data di stipulazione della Polizza. Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista in polizza. Mondo intero: tutti i Paesi della terra Mondo: tutti i paesi del Mondo intero esclusi USA e Canada Oggetti di Valore : oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose; pellicce; apparecchiature fotocineottiche e loro accessori; radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori; strumenti musicali; antichità; armi. Parente: coniuge / convivente (purchè risultante dallo stato di famiglia), figlio/a, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero/a, purché residenti in Italia Polizza: il documento che prova l’Assicurazione. Preesistenza: ogni infermità, difetto, condizione o malformazione fisica, che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura. Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società. Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso o dello stato di difficoltà in conseguenza di un evento fortuito per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: ALA Assicurazioni S.p.A. Vettore: società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi. Viaggio: qualsiasi spostamento o soggiorno dell’Assicurato dalla propria Residenza al di fuori dei confini nazionali, come di seguito specificato: Polizza di durata annua: una vacanza o un soggiorno al di fuori del territorio nazionale di residenza non superiore a 31 giorni continuativi per singolo Viaggio, i quali decorrono dalla data di partenza e fino alla data di ritorno nel Paese di residenza Polizza temporanea: una vacanza o un soggiorno al di fuori del territorio nazionale di residenza ma entro i limiti territoriali riportati in Polizza, per il periodo di durata della Polizza a decorrere dalla data di partenza e fino alla data di ritorno nel Paese di residenza Indietro all'inizio della pagina CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. art. 2) Altre assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'Articolo 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità. art. 3) Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. art. 4) Aggravamento di rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. art. 5) Diminuzione di rischio Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. art. 6) Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della prestazione che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. La Società ha diritto di richiedere all’Assicurato o chi per esso, l’eventuale Documento di trasporto non utilizzato, nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro. art. 7) Mancato utilizzo delle prestazioni/garanzie In caso di prestazioni/garanzie non usufruite od usufruite solo parzialmente, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione, rispetto a quello offerto ed inoltre non è tenuta al rimorso del premio pagato e non goduto relativo a dette prestazioni/garanzie . art. 8) Pagamento del premio ed effetto dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l’Agenzia e/o gli Uffici cui è assegnata la polizza o presso la sede della Società. L’eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità od efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa. art. 9) Diritto di ripensamento Il Contraente ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa nei 14 (quattordici) giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il pagamento del premio purchè tale ripensamento avvenga prima dell’inizio del Viaggio. Tale termine si riduce sino alla data di inizio della garanzia assicurativa qualora la polizza sia stata stipulata entro i 5 (cinque) giorni precedenti la partenza. Tale recesso avviene mediante richiesta scritta accompagnata dalla restituzione alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., della Polizza, delle condizioni generali a stampa nonché di tutta la documentazione contrattuale. Il recesso ha efficacia a condizione che la polizza non sia gravata, nel frattempo, da alcun tipo di sinistro. Alla ricezione di tali documenti e alla conferma dell'avvenuto precedente pagamento, la Società provvederà al rimborso del premio pagato al netto delle imposte. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, la clausola di ripensamento non sarà applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società si rivarrà nei confronti del responsabile per ogni esborso e spesa effettuati. art. 10) Durata dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione La garanzia è operante per gli Assicurati partecipanti al Viaggio per il periodo di durata del Viaggio stesso e purchè risulti pagato il relativo Premio. La presente Polizza ha la durata di seguito prevista: a) copertura annuale : le garanzie sono valide per tutti i periodi dei diversi Viaggi che devono però iniziare e terminare entro la scadenza annuale indicata in Polizza fermo restando che il singolo Viaggio non potrà avere durata continuativa superiore a 31 giorni. La garanzia Annullamento è valida a condizione che il Viaggio sia prenotato entro il periodo sopra indicato. Resta inteso che alla scadenza indicata, la polizza si intenderà cessata e priva di effetto senza alcun obbligo di disdetta fra le Parti ferma restando la facoltà dell’Assicurato di accettare l’emissione di una nuova polizza di durata annuale la quale avrà le norme contrattuali ed i premi, in base alle condizioni in vigore al momento del rinnovo proposto. b) copertura temporanea: le garanzie sono valide esclusivamente per il periodo del singolo Viaggio entro i termini indicati in Polizza. La garanzia Annullamento è valida a condizione che la Polizza sia stipulata almeno 7 giorni prima dell’inizio del Viaggio. Resta inteso che alla scadenza indicata, la polizza si intenderà cessata e priva di effetto senza alcun obbligo di disdetta fra le Parti Non è consentita la stipulazione di più polizze con Ala Assicurazioni S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie e/o prolungare il periodo di copertura per lo stesso Viaggio. art. 11) Oneri fiscali Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Assicurato. art. 12) Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE Indietro all'inizio della pagina SEZIONE I) RIMBORSO SPESE MEDICHE art 13) Oggetto della garanzia La Società , nei limiti del Massimale assicurato ed alle condizioni che seguono, in caso di Infortunio o Malattia improvvisa dell’Assicurato (risultanti da certificazione medica che ne attesti la patologia e verificatisi durante il Viaggio) provvederà all’indennizzo: - a) delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Ricovero nel luogo in cui si è verificato l’evento:
- per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento chirurgico nonché per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
- per le cure, per i medicinali e per gli esami riguardanti il periodo di Ricovero;
a condizione che l’Infortunio o la Malattia improvvisa siano accaduti durante il Viaggio. art 14) Massimali – Limiti e Scoperto La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale riportato in Polizza con le seguenti limitazioni per singolo evento: - spese di trasporto: fino ad € 250,00;
- retta giornaliera di degenza: fino ad € 250,00;
- spese sostenute per cure dentarie da Infortunio: fino ad un massimo di € 1.500,00 .
La Società corrisponde all’Assicurato l’indennizzo dovuto a termini di Polizza, previa detrazione di una Franchigia assoluta di € 80,00 (ottanta)per ogni Sinistro.
Il Massimale indicato in Polizza è valido ed operante per ciascun Assicurato e per l’intero periodo di durata del Viaggio e, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell’efficacia contrattuale. art. 15) Determinazione del danno L a Società , valutata la documentazione pervenuta, procederà alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento, qualora sussistano tutte le condizioni per l’operatività della garanzia. L’indennizzo verrà effettuato in Italia e calcolato al cambio ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese mediche. L’Assicurato, a richiesta della Società, dovrà inoltre fornire probante documentazione del rispetto delle Leggi anti-riciclaggio e bancarie ed in assenza di ciò la Società non procederà alla liquidazione del Sinistro. Indietro all'inizio della pagina SEZIONE II) ASSISTENZA ALLA PERSONA art. 16) Oggetto della garanzia La Società fornisce all’Assicurato al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti. RIENTRO SANITARIO Qualora l’Assicurato in Viaggio venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, previo consulto con i medici curanti sul posto, ritengano necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un Istituto di cura prossimo alla sua Residenza, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia dell’Assicurato, la Società , tramite la Centrale Operativa , definirà le modalità del rientro e provvederà a: - organizzare il trasferimento dell’Assicurato con mezzo idoneo a scelta della Società (aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto o autoambulanza); il trasferimento dell’Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli altri Paesi il trasferimento, ove necessario, avverrà esclusivamente, a scelta della Società, con aereo di linea, eventualmente barellato, limitatamente ai casi in cui le condizioni dell’Assicurato lo permettano. Diversamente non si darà luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo;
b) assistere l’Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato sono a carico della Società, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto. Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie, gli infortuni e le malattie che non impediscano all’Assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto. RIENTRO DEL CONVALESCENTE Qualora l’Assicurato in Viaggio sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, la Società , tramite i medici di guardia della Centrale Operativa, d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà a: a) organizzare il trasferimento dell’Assicurato convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo: autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe); b) assistere, se necessario, l’Assicurato convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto (e che lo accompagnano), sono a carico della Società. RIENTRO DI UN PARENTE O COMPAGNO DI VIAGGIO Qualora si renda necessario il “Rientro sanitario” dell’Assicurato o il “Rientro del convalescente” oppure “Trasporto salma” purché organizzati dalla Società tramite la Centrale Operativa , la Centrale Operativa stessa organizzerà e la Società terrà a proprio carico anche il rientro (contestuale o meno) dei Parenti o Compagni di Viaggio purchè anch’essi assicurati . La Società terrà a proprio carico le spese di rientro fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno. RIENTRO DEI FIGLI MINORI Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa con prognosi superiore a 10 giorni, e non possa prendersi cura dei figli minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società , tramite la Centrale Operativa , provvederà ad organizzare il Viaggio di un Parente dell’Assicurato, mettendo a disposizione un Documento di trasporto andata e ritorno per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residenza, tenendone a carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno del Parente e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. TRASPORTO DELLA SALMA La Società , tramite la Centrale Operativa , organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell’Assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all’eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre . Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Società , tramite la Centrale Operativa , metterà inoltre a disposizione di un Parente dell’Assicurato un Documento di trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma. Sono escluse le spese di soggiorno del Parente e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il Massimale complessivo a carico della Società per il trasporto della salma ed il Viaggio del Parente è di € 5.000,00 (cinquemila). art. 17) Limitazioni di responsabilità La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali di Polizza nonché per l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Inoltre, con riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria, anche di trasporto, la Società subordina l’erogazione delle medesime alla valutazione medica espressa dai sanitari della Centrale Operativa, anche di concerto con medici in loco, salvo in ogni caso il rispetto delle norme tutte vigenti in Italia e nei paesi interessati e, comunque, nel rispetto della sicurezza dell’Assicurato e dei terzi. Indietro all'inizio della pagina SEZIONE IIII) IMPREVISTI DEL VIAGGIO La Società indennizza l’Assicurato, al seguito del verificarsi di un Sinistro, le perdite pecuniarie di seguito specificate, entro i limiti indicati in polizza che devono intendersi validi per singolo Viaggio e per annualità assicurativa. La garanzia è operante nei limiti di seguito previsti. art. 18) Annullamento del Viaggio a) Qualora l’evento all’origine dell’Annullamento del Viaggio colpisca l’Assicurato, la Società indennizza, in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per Annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico nonchè dal Documento di trasporto eventualmente anche acquistato a parte e rimasto a suo carico in quanto si trova nell’impossibilità di partire. Le cause che colpiscono l’Assicurato, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio, valide per l’operatività della garanzia, sono le seguenti: - Malattia, Infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità dell’Assicurato a partecipare al Viaggio;
- citazione o convocazione dell’Assicurato da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all’iscrizione al Viaggio;
- danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove l’Assicurato risiede e/o svolge l’attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell’Assicurato stesso;
- impossibilità da parte dell’Assicurato a raggiungere il luogo di inizio del Viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità).
Qualora la formula della copertura assicurativa resa operante fosse “Coppia” oppure “Famiglia”, la garanzia Annullamento del Viaggio si intenderà valida anche nel caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento del Viaggio colpisca una delle Persone formanti la “Coppia” oppure la “Famiglia” e conseguentemente anche le altre Persone si trovano nella impossibilità di partire. In tal caso, la Società indennizza, nei limiti del Massimale per sinistro e per annualità indicati in Polizza, il corrispettivo di recesso per annullamento del Viaggio, rimasto a carico degli appartenenti alla stessa “Coppia” oppure alla “Famiglia” tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio. b) Massimali – limiti - scoperto La Società applicherà per ogni Sinistro, uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00 da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza per gli annullamenti derivanti da Malattia che non abbiano comportato un Ricovero. In tutti gli altri casi, la Società corrisponde all’Assicurato l’indennizzo dovuto a termini di Polizza, previa detrazione per ogni Sinistro di una Franchigia assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta). Resta inteso fra le Parti che il corrispettivo di recesso riguardante il Documento di Viaggio verrà indennizzato fino ad un importo massimo di € 400,00 per sinistro fermi restando i limiti dei massimali per sinistro e per annualità indicati in polizza. c) Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento al netto dello Scoperto previsto. L’ammontare del danno è dato dal corrispettivo di recesso, applicabile in base al contratto di Viaggio, al momento in cui si è verificato l’evento che ha causato la rinuncia al Viaggio. L’eventuale maggior quota di corrispettivo di recesso, applicata dal Contraente a seguito di ritardata comunicazione oltre le ore 24 del giorno successivo al verificarsi dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del Viaggio), resterà a totale carico dell’Assicurato. art. 19) Rientro anticipato Qualora l’Assicurato in Viaggio all’estero debba ritornare alla sua Residenza prima della data programmata, per una delle seguenti cause: 1) Malattia improvvisa, Infortunio o decesso dell’Assicurato per il quale sia documentata l’impossibilità a proseguire il Viaggio; 2) citazione o convocazione dell’Assicurato da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente alla partenza del Viaggio; 3) danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove l’Assicurato risiede e/o si svolge l’attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell’Assicurato stesso; la Società indennizza all’Assicurato il costo relativo alla parte di Viaggio non usufruita (pro rata temporis) fino ad un massimo dell’importo indicato in polizza previa detrazione di una Franchigia assoluta di € 80,00 (ottanta) per ogni Sinistro. La Società ha il diritto di richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante l’evento che ha dato luogo al Sinistro. Qualora la formula della copertura assicurativa resa operante fosse “Coppia” oppure “Famiglia”, la garanzia Rientro anticipato, si intenderà valida anche nel caso in cui l’evento all’origine del Rientro anticipato colpisca una della Persone formanti la “Coppia” oppure la “Famiglia” e conseguentemente anche le altre Persone si trovano nella necessità di rientrare dal Viaggio. In tal caso, la Società indennizza il costo relativo alla parte di Viaggio non usufruita (pro rata temporis) fino ad un massimo dell’importo indicato in polizza, previa detrazione di una Franchigia assoluta di € 80,00 (ottanta) per ogni Sinistro, rimasto a carico degli appartenenti alla stessa “Coppia” oppure alla “Famiglia” tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio. art. 20) Ritardata partenza La Società riconoscerà all’Assicurato un Indennizzo pari al costo del Documento di Viaggio col massimo (per singolo Viaggio e per annualità assicurativa) dell’importo indicato in polizza, quando l’Assicurato stesso dopo aver effettuato la convalida/check-in del biglietto aereo, del treno, della nave oppure del pullman, sopporti un ritardo nel giorno della partenza superiore alle 12 ore continuative, calcolato sulla base dell’orario ufficiale dovuto a: • rotture meccaniche o guasti tecnici del mezzo di trasporto, • disposizione delle Autorità competenti. art. 21) Dirottamento La Società indennizza all’Assicurato l’importo indicato in polizza (per singolo Viaggio e per annualità assicurativa), in caso di illegale sequestro o di illegale detenzione a bordo del mezzo di trasporto (aereo, nave, treno, pullman) per un periodo di oltre 24 ore continuative. In tal caso, inoltre, resta inteso che il periodo di copertura assicurativa (relativamente alla polizza che garantisce il singolo Viaggio – polizza temporanea – nonché la durata del singolo Viaggio nell’ambito della polizza con durata annuale) verrà automaticamente prolungato di un periodo pari alla durata del dirottamento avvenuto.
art. 22) Rientro per eventi catastrofali La Società indennizza all’Assicurato l’importo relativo alla parte di Viaggio non usufruita (pro rata temporis) fino ad un massimo (per singolo Viaggio e per annualità assicurativa) dell’importo indicato in polizza qualora a seguito di: - Calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità - Disposizioni impreviste ed imprevedibili emanate dalle competenti Autorità - Incendio o distruzione della struttura che lo ospita l’Assicurato non possa trattenersi nella località prevista per il suo Viaggio e sia costretto a rientrare anticipatamente alla sua Residenza oppure a soggiornare in altra struttura od a sostenere ulteriori spese di viaggio imprevedibili. Indietro all'inizio della pagina SEZIONE IV) BAGAGLIO art. 23) Oggetto della garanzia 1. La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell’Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: furto, incendio, scippo, rapina, mancata riconsegna del Bagaglio da parte del Vettore aereo. La Società inoltre, nei limiti di quanto indicato in Polizza, indennizza anche (nei limiti del massimale di cui al comma1): 2. le spese sostenute dall’Assicurato per il fabbisogno personale (esclusi gli acquisti effettuati nella località di rientro) a seguito di Sinistro risarcibile con la presente Sezione IV – Bagaglio – nonché relativamente ad acquisti di prima necessità, a seguito di ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore, nella riconsegna del Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale. art. 24) Massimali e limiti La garanzia Bagaglio è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza con i seguenti limiti: • per singolo oggetto: massimo risarcimento € 150,00; • complessivamente per Oggetti di Valore: massimo risarcimento € 500,00; • per spese sostenute a seguito ritardata consegna del Bagaglio: massimo risarcimento per sinistro € 150,00. Resta inteso che l’indennizzo verrà corrisposto considerando tutto il materiale foto – cine – ottico ed elettronico quale unico oggetto. La Società corrisponde all’Assicurato l’indennizzo dovuto a termini di Polizza, previa detrazione di una Franchigia assoluta di € 80,00 (ottanta) per ogni Sinistro. Inoltre: 1. Il Massimale indicato in Polizza è valido ed operante per l’intero periodo di durata del Viaggio e, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell’efficacia contrattuale. 2. Limitatamente a Oggetti di valore, la copertura assicurativa si intende operante per le sole garanzie scippo e rapina ed esclusivamente per quelli che sono indossati dall’Assicurato. 3. Limitatamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo, poiché il Bagaglio viene accertato, dal Vettore, come definitivamente smarrito non prima di 60 giorni dalla data di denuncia risultante sul rapporto d’irregolarità (Property Irregularity Report), è facoltà della Società (ricevuta la necessaria e completa documentazione) attendere che sia trascorso tale termine, per verificare l’operatività della garanzia, valutare il danno e provvedere al pagamento dell’Indennizzo a termini delle condizioni contrattuali. L’Indennizzo corrisposto dalla Società in base alle condizioni contrattuali, sarà effettuato al netto di quanto già indennizzato dal Vettore o dall’albergatore responsabile ai sensi di legge del danno, e fino alla concorrenza del Massimale assicurato. 4. Resta espressamente convenuto fra le Parti che, qualora l’Indennizzo corrisposto dal Vettore o dall’Albergatore fosse superiore al Massimale assicurato, nulla sarà dovuto dalla Società.
art. 25) Determinazione del danno La determinazione del danno avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei tre mesi precedenti la data del Sinistro, purché sia il valore che il possesso dei beni e la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del Sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili). In caso diverso per la determinazione del danno si terrà conto del valore commerciale del bene al momento del Sinistro che sarà determinato applicando un degrado sul valore a nuovo del bene calcolato come segue: 1. in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi: - oltre i tre e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: degrado del 30%; - oltre i sei mesi: degrado del 50%; 2. in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi: - degrado non inferiore al 60%. Indietro all'inizio della pagina SEZIONE V) INFORTUNI DI VIAGGIO art. 26) Oggetto della garanzia La Società assicura, nei limiti di quanto previsto in polizza, gli Infortuni extra professionali che l’Assicurato subisca in Viaggio durante il periodo di validità della garanzia che gli provochino, entro due anni dal giorno del Sinistro,: - Morte - Invalidità Permanente Resta inteso fra le Parti che per Beneficiari si intendono designati gli Eredi legittimi e/o testamentari. La copertura assicurativa è estesa anche agli Infortuni che l’Assicurato subisca durante la pratica delle seguenti attività sportive: basket, allenamento per il pugilato (senza contatto), ciclismo, vela con laser, elephant riding (1-2 gg), hiking, canoa/ kayak/ rafting (di 1 e 2 e 3 livello), maratona, allenamento per arti marziali, spedizioni over land, corsa a piedi, safari, barca a vela ( a non oltre km 20,00 dalla riva), canottaggio, trekking, sci sull’acqua, sollevamento pesi e windsurf sul lago. OPZIONE AVVENTURA: solo a condizione che sia espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e che ne sia stato pagato il relativo premio, la copertura assicurativa è estesa anche agli infortuni che l’Assicurato subisca durante la pratica delle seguenti attività sportive: Football americano,mongolfiera, bungee jumping, pesca in alto mare, scherma, calcio, ginnastica, hockey, equitazione, kayak/canoa/ rafting (livello 4 e 5), polo, rugby, immersioni subacquee, surf, windsurf. art. 27) Garanzie prestate Sono operanti le seguenti garanzie espressamente richiamate in polizza, nei limiti delle somme assicurate previste e per le quali è stato corrisposto il relativo premio: 1. Invalidità Permanente Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto (anche successivamente alla scadenza della polizza), la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, avuto riguardo a quanto previsto al successivo comma 2.) “Franchigia per invalidità permanente” ed adottando, per tale calcolo, la Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, relative al settore “Industria”, con rinuncia della Società alla franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento pro cento).Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l’indennità è stabilità tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione.In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento pro cento). Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l’indennità è stabilità tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. 2. Franchigia per invalidita’ permanente Resta stabilito che non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 50% della totale. Qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 50% (cinquanta pro cento) l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% (cento pro cento) della somma assicurata senza l’applicazione di alcuna franchigia. 3. Morte e morte presunta L’indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli Eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto alla differenza se l’indennizzo per morte è superiore a quello già pagato per invalidità permanente. Se il corpo dell’Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione terrestre o da navigazione aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Società liquida la somma dovuta a termini di polizza, purchè siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell’infortunio, o se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto. Nel caso in cui il pagamento dell’indennità sia stato effettuato ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di Lui notizie certe, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente spettanti all’Assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi di polizza. art. 28) Limiti La somma assicurata indicata sulla Polizza si intende operante per ciascun Assicurato sia per il caso di Morte che per il caso di Invalidità Permanente. L’Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza e da altre assicurazioni Infortuni stipulate con la Società, non superano i limiti di € 150.000,00 per Persona (operanti complessivamente per il caso Morte e per il caso Invalidità Permanente ). Qualora le somme complessivamente assicurate eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, gli importi di cui sopra. In tal caso, è facoltà del Contraente richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. art. 29) Determinazione dell’indennizzo La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. art. 30) Liquidazione e pagamento Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l’indennizzo che risulta dovuto, provvede al pagamento dell’indennizzo stesso, in Italia ed in valuta corrente. art. 31) Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 Codice Civile lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’Infortunio. Indietro all'inizio della pagina SEZIONE VI) TUTELA GIUDIZIARIA art. 32) Oggetto della garanzia La Società, per ciascun Assicurato e fino alla concorrenza della somma riportata in Polizza nonché alle condizioni che seguono, garantisce il pagamento delle spese, sopportate dall’Assicurato, legali e peritali, giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato rituale ed irrituale, di un Sinistro rientrante in garanzia. Le garanzie sono prestate in caso di evento non doloso, verificatosi in relazione alla partecipazione dell’Assicurato al Viaggio. art. 33) Gestione del sinistro – Scelta del Legale L’Assicurato, dopo avere fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all’Assicurato entro 15 giorni dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzando a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è in facoltà delle parti di demandare la decisione ad un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. art. 34) Divergenza di valutazione sul sinistro - Arbitrato In caso di divergenza di valutazioni tra l’Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primov che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all’Assicurato. L’Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta: a) adire l’autorità giudiziaria perché indichi il comportamento da tenersi; b) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l’esito dell’arbitrato; c) intraprendere o proseguire la procedura giudiziaria a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l’esito della procedura sia risultato più favorevole per l’Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa. Qualunque sia la soluzione prescelta, l’esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure. Indietro all'inizio della pagina SEZIONE VII) RESPONSABILITÀ CIVILE art. 35) Oggetto dell’Assicurazione La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio; avvenuto nel periodo di validità della garanzia. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio assicurato. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione ed a condizione che il danno sia stato causato o si sia manifestato sempre nel corso del periodo di assicurazione. art. 36) Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione di responsabilità civile,: il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro Parente od affine con lui convivente. |